Nuovi incentivi per l’occupazione e nuovi ammortizzatori sociali

Con l’approssimarsi del 2013, entreranno in vigore le agevolazioni previste dalla Legge Fornero; pertanto di seguito rappresentiamo le nuove normative  al fine di poter valutare le nuove opportunità. 

Incentivi all’occupazione per lavoratori anziani e donne in aree svantaggiate (Art. 4, cc. 8-11)

Sono previste misure volte a favorire: -l’assunzione di soggetti con età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi (norma connessa con l’abrogazione delle norme sul contratto di inserimento); 

-le assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree individuate dalle Ue (sono i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato), annualmente individuate con decreto ministeriale, 

-le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

L’incentivo consiste nel riconoscimento di un’agevolazione contributiva pari alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e di durata pari a 12 mesi, nel caso di assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione. Nel caso di trasformazione del rapporto, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione con il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. In caso di assunzione a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. 

Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni (Art. 4, cc. 12-15)

La riforma stabilisce principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, anche al fine di garantire un’omogenea applicazione delle misure già previste a legislazione vigente, compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della L. n.407/1990 (assunzione di disoccupati di lunga durata), e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della L. 223/1991 (assunzioni dalle liste di mobilità). 

Non spettano, dunque, gli incentivi nei seguenti casi:

-se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva  -anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

-in caso di violazione del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;  in assenza, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, di offerta di riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

-qualora il datore di lavoro/l’utilizzatore abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva; 

-con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 

Ammortizzatori sociali

Aspi (Art. 2, cc. 1-23; 40-43)

Ci preme sottolineare  che la nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi),  con decorrenza dal 1°gennaio 2013 ed in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data, èdestinata a sostituire i seguenti istituti oggi vigenti:
-indennità di mobilità;
-indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
-indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
-indennità di disoccupazione speciale edile (nelle tre diverse varianti).
La funzione dell’Aspi è quella di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
L’art. 2, commi 31 – 35, della legge di riforma introduce e disciplina un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell’Aspi.
È previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ai sensi dell’art. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.

Per finanziare la “ nuova disoccupazione” è previsto un contributo aggiuntivo dell’1,41%  per i lavoratori assunti a termine; tale contributo sarà dovuto per tutti i lavoratori a termine (escluso stagionali)a partire dal prossimo 01/01/2013

Inoltre, il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL; 

interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. 

In merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento si fa riserva di successive indicazioni.

 

Inserito il dicembre 22nd, 2012, postato in: Circolari da