Nuovi contributi per il lavoro domestico

Inps
Circolare 8.2.2013, n. 25

Con la circolare indicata l’Inps ha chiarito due punti importanti in merito alla contribuzione dovuta dal 01/01/ 2013  per i lavoratori domestici;

Si applica anche ai lavoratori domestici l’addizionale contributiva per i lavoratori assunti a tempo determinato non per ragioni sostitutive.

Per quei lavoratori assunti a tempo determinato dal 2012  l’Inps calcolerà per default l’addizionale e sarà cura dei datori di lavoro notificare all’INPS l’eventuale esenzione dal contributo dovuta a ragioni di carattere sostitutivo.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato si potrà chiedere il rimborso dell’addizionale per i sei mesi precedenti la trasformazione, la richiesta di rimborso deve essre effettuata on line sul sito dell’INPS.

I contributi dovuti per i lavoratori domestici. ANNO 2013
Senza contributo addizionale (comma 28, art. 2, legge n. 92/2012) -Lavoratori a te mpo indeterminato
Orario lavoro settimanale Retribuzione oraria Contributi orari dovuti (senza contributo addizionale dell’1,40%)
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)
Effettiva Convenzionale Totale Carico lavoratore Totale Carico lavoratore
Fino a 24 ore Fino a 7,77 6,88 1,37 0,35 1,38 0,35
Fino a 9,47 7,77 1,55 0,39 1,56 0,39
Oltre 9,47 9,47 1,89 0,47 1,90 0,47
Oltre 24 ore   – 5,00 1,00 0,25 1,00 0,25  
contributi dovuti per i lavoratori domestici, ANNO 2013
con contributo addizionale  da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “Determinato” non sostitutivo
Orario lavoro settimanale Retribuzione oraria Contributi orari dovuti (con contributo addizionale dell’1,40%)
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)
Effettiva Convenzionale Totale Carico lavoratore Totale Carico lavoratore
Fino a 24 ore Fino a 7,77 6,88 1,47 0,35 1,48 0,35
Fino a 9,47 7,77 1,66 0,39 1,67 0,39
Oltre 9,47 9,47 2,02 0,47 2,03 0,47
Oltre 24 ore   – 5,00 1,07 0,25 1,07 0,25

CONTRIBUTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’INPS con la circolare richiamata chiarisce che in caso di licenziamento   NON è dovuto il contributo straordinario pari al 41% dell’importo massimo indennizzabile per disoccupazione  ” ASPI” moltiplicato per ogni anno di anzianità fino al 3°,( di cui  al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 ) attesa la pecularietà del rapporto di lavoro domestico.