Nulle le clausole CCNL che prevedono l’obbligo di svolgere attività lavorativa nei giorni destinati ex lege alla celebrazione di ricorrenze civili o religiose.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 7/8/2015 n.ro 16592 ha stabilito che in mancanza di un accordo individuale che preveda la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, il lavoratore ha diritto di rifiutarsi di prestare attività lavorativa in giorno festivo.

La sentenza nasce dal ricorso effettuato da una lavoratrice contro una sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro per essersi rifiutata di prestare attività lavorativa il giorno 6 gennaio.

Sia il tribunale di Vercelli che la Corte di Appello di Torino hanno legittimato la decisione della lavoratrice in quanto hanno riconosciuto che l’art. 2 della legge 260/1949 ha il valore di norma inderogabile e che conferisce al lavoratore il diritto di astensione alle prestazioni lavorative nei giorni festivi infrasettimanali.

La Cassazione confermando la decisione della Corte di Appello ha ritenuto che il diritto alla fruizione del riposo festivo infrasettimanale non può essere oggetto di modifica da parte delle organizzazioni sindacali.

Conclude la Corte che risulterebbe insufficiente anche la sola volontà del lavoratore a prestare la sua opera nei giorni festivi infrasettimanali senza una contestuale adesione del datore di lavoro.

Ndr

Si ritiene che per poter consentire la prestazione nei giorni festivi infrasettimanali, occorre che nel contratto individuale di lavoro sia necessario ricevere il consenso del lavoratore alla prestazione in tali giorni, specie per quelle aziende che svolgono la loro attività su turni di 7 giorni settimanali.

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Inserito il settembre 15th, 2015, postato in: Circolari da