dal 12 marzo 2016 le dimissioni dal lavoro saranno valide solo se trasmesse in via telematica

Dal 12 marzo 2016 sono operative le disposizioni previste dall’art. 26 del Dlgs 151/2015 e riguardanti le nuove modalità da adottare per le dimissioni dal lavoro.

Le dimissioni saranno valide esclusivamente se presentate telematicamente.

Il lavoratore potrà accedere con le proprie credenziali Inps e con le credenziali del portale Clic lavoro alla compilazione del modulo di dimissioni; in alternativa potrà rivolgersi ad un patronato, ad un’organizzazione sindacale, ente bilaterale o commissione di certificazione che potranno assisterlo nella compilazione del modulo on line per la trasmissione della comunicazione di dimissioni o risoluzione consensuale dal rapporto di lavoro.

Sono escluse da tale procedura

le dimissioni o risoluzioni consensuali in caso di gravidanza o di presenza di figlio inferiore ai 3 anni che dovranno continuare essere convalidate presso la DTL competente , servizio ispettivo, sospendendo la risoluzione del rapporto fino a convalida avvenuta;

i rapporti di lavoro domestico;

le risoluzioni consensuali avvenute presso una sede protetta di cui al comma 4 dell’art. 2113 del c.c. o presso commissioni di certificazione.

PROCEDURA

Il lavoratore da solo o con l’assistenza di un soggetto abilitato potrà accedere, tramite il portale www.lavoro.gov.it al modulo on line per la trasmissione della comunicazione di dimissioni o risoluzione consensuale,  o per la revoca della stessa che deve avvenire entro i sette giorni successivi.

Il lavoratore dovrà indicare se il rapporto di lavoro è antecedente al 2008 o successivo, nel primo caso sarà cura del lavoratore compilare le sezioni 2 e 3 del modulo con l’indicazione delle generalità del datore di lavoro e i dati del rapporto di lavoro, nel secondo caso , all’inserimento del codice fiscale del datore di lavoro, il sistema provvederà a proporre i rapporti di lavoro che risultano attivi  ed il lavoratore dovrà indicare da quale rapporto intende recedere.

Se il modulo è inviato da un soggetto abilitato dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto abilitato  e, successivamente, inviato alla PEC del datore di lavoro e della DTL competente.

La mancata adozione delle procedure di cui sopra invalidano qualsiasi comunicazione di dimissioni effettuata con altro mezzo rendendole nulle, con la conseguenza che il rapporto di lavoro s’intende NON risolto.

Inserito il febbraio 1st, 2016, postato in: Circolari da , , , ,