Agevolazioni contributive lavoratori svantaggiati dal 01/01/2013

Circolare n.ro 2

 Napoli, 30/07/2013

 Oggetto: Agevolazioni contributive

 A seguito dell’emanazione di decreto interministeriale e della circolare 40/26120 del 25/07/2013 del Ministero del lavoro trovano applicazione con decorrenza dal 01/01/2013  i benefici contributivi di cui all’art. 4 commi 8 e 11 delle legge 92/2012.

 Tali benefici consistono nella riduzione del 50% dei contributi Inps e Inail a carico del datore di lavoro  per i lavoratori considerati svantaggiati, come di seguito indicati, per la durata di 18 mesi dall’assunzione per gli assunti a tempo indeterminato e 12 mesi dall’assunzione per i lavoratori assunti a tempo determinato; le assunzioni possono essere anche part-time..


 LAVORATORI SVANTAGGIATI

Lavoratori ultracinquantenni   disoccupati da almeno 13 mesi

(devono  essere iscritti al collocamento da non meno di  13 mesi)

  donne di qualsiasi età   prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi 6 mesi residenti in Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia

 Non occorre l’iscrizione al collocamento                         

 donne di qualsiasi età   prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi 6 mesi assunte in settori produttivi o professioni  caratterizzate  da  un tasso di disparità uomini-donne superiore del 25%   (in attesa di decreto che stabilisca i settori)

 Non occorre l’iscrizione al collocamento

 Lavoratrici di qualsiasi età  prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi 24 mesi  in tutto il territorio nazionale

 Non occorre l’iscrizione al collocamento                         


 

L’agevolazione è prevista anche per le trasformazioni di lavoratori a termine  che all’atto dell’assunzione a termine avessero i requisiti previsti ( la trasformazione deve avvenire entro i sei mesi dall’assunzione)- in questo caso l’agevolazione è fruibile  fino al 18° mese dall’assunzione originaria –

  “prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi sei mesi ” si intendono :

  •  lavoratrici che non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno  6 mesi, in quanto i rapporti di lavoro inferiori a 6 mesi sono considerati “non regolarmente retribuiti” e pertanto rendono il soggetto “svantaggiato”
  •   lavoratrici autonome che non abbiano percepito redditi   superiori a auro 4.800,00
  •   lavoratrici con contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa che non hanno avuto redditi superiori a euro 8.000,00

 “prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi 24 mesi ” si intendono:

  •  lavoratrici che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente superiori a 6 mesi  negli ultimi 24 mesi;
  •   lavoratrici autonome che negli ultimi 24 mesi non abbiano percepito redditi annuali superiori a euro 4.800,00 per ogni anno;
  •   lavoratrici che abbiano, negli ultimi 24 mesi, avuto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre prestazioni di lavoro di cui all’art. 50 comma 1 lett. C  Bis del TUIR e non abbiano percepito redditi annuali superiori a 8.000 euro per  ogni anno.

 Per queste lavoratrici non occorre l’iscrizione al collocamento, ma solo un’autocertificazione che dichiari lo stato di “ priva di regolare lavoro retribuito” secondo le casistiche di cui sopra.

  Le agevolazioni spettano se l’assunzione costituisce incremento occupazionale rispetto alla media dei dipendenti presenti nei 12 mesi precedenti  l’assunzione.

L’incremento non è necessario quando l’assunzione viene effettuata in sostituzione di personale dimessosi volontariamente,  a completamento di orari di lavoro  ridotti volontariamente, in sostituzione di lavoratori licenziati o dimessisi per pensionamento, o licenziati per giusta causa.

L’agevolazione è applicata a tutti i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico.